IL RESPONSABILE

Visto che per il combinato disposto dagli artt. 30, comma 2°, della Legge 15.11.1973, nr. 734, modificato dall’art. 27 del D.L. 28.02.1983, nr. 55, convertito nella Legge 26.04.1983, nr. 131, e art. 41, comma 4°, della Legge 11.07.1980, nr. 312, il provento dei diritti di segreteria è ripartito come segue:

• al fondo di cui all’art. 42 della Legge nr. 604/1962 e successive modificazioni, gestito dal Ministero dell’Interno  10%;

• al Comune  90%;

• al Segretario Comunale  75% della quota spettante al Comune (praticamente pari al 67,50% sul totale) attinente ai soli diritti di cui ai numeri 1 - 3 - 4 - 5 della tabella D allegata alla premessa Legge nr. 604/1962, comunemente definiti diritti di rogito e con il limite fino ad un massimo di 1/3 dello stipendio in godimento;

Dato atto che l’art. 18, comma 121, della L.R. 23.10.1998, n. 10 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, la quota del 10% dei diritti di segreteria di cui alla Legge 08.06.1962, n. 604 spetta all’Amministrazione regionale al fine di alimentare un fondo destinato a finanziare la formazione e l’aggiornamento professionale dei Segretari Comunali e che, pertanto viene sospeso il versamento al Fondo istituito dall’art. 42 della citata legge;

Precisato che tale disposizione innova la disciplina sul riparto dei diritti di segreteria limitatamente all’individuazione dell’Ente destinatario della misura del 10%, mentre gli altri criteri relativi al riparto dei proventi rimangono disciplinati dalla normativa statale;

Visto il rendiconto dei diritti riscossi nel quarto trimestre 2009, nel complessivo riassuntivo importo di Euro 2.627,74.= così suddiviso:

diritti di segreteria generici Euro 31,52

diritti di rogito Euro 2.596,22

Richiamato il D.M. 31.07.1995 con il quale, in ottemperanza all’art. 8, comma 5, del D.L. 30.06.1995 n. 267, reintegrato dal D.L. 01.09.1995 n. 367, che ha integrato le disposizioni di cui all’art. 13 della Legge 23.12.1993 n. 559, sono state approvate le modalità per il versamento dei diritti di segreteria e la relativa modulistica;

Ritenuto di dover effettuare il riparto dei diritti di segreteria nel rispetto delle

quote percentuali di rispettiva competenza;

Vista per ultima la Circolare della Regione Trentino Alto-Adige n. 2/EL/2008 dd. 02.12.2009 che detta le istruzioni per le modalità di versamento trimestrale dei diritti riscossi;

Considerato che, in attuazione alle premesse istruzioni, il versamento della quota spettante alla Regione deve essere effettuato entro il 31 gennaio sul conto corrente della Tesoreria regionale acceso presso la Banca di Trento e Bolzano SpA intestato alla “Regione Trentino – Alto Adige –38122 Trento” indicando la seguente causale:

“Comune di Ragoli versamento dei diritti di segreteria anno 2009 trimestre QUARTO”;

Dato atto che il versamento alla Regione della quota dei diritti di segreteria dovrà essere effettuato, con scadenza trimestrale, solo se di importo superiore a

Euro 25,82.=, fatto salvo l’obbligo negli altri casi di provvedere ad effettuare il versamento alla scadenza trimestrale in cui tale soglia minima viene raggiunta ed in ogni caso a chiusura di ciascun esercizio;

Rilevato che la rendicontazione dei versamenti va effettuata in sede di compilazione e trasmissione del modello annuale da rimettere in duplice copia alla Regione Trentino – Alto Adige, entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento;

Dato atto che con decorrenza 01.01.1996, per effetto dell’art. 2 - comma 9 - della Legge 335/95, l’indennità di segreteria corrisposta al Segretario Comunale è soggetta a contribuzione previdenziale (INPDAP);

Visto il D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l'art. 109;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 2 dd. 08.01.2009, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la gestione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei servizi” e ss.mm.;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 dd. 21.02.2001 così come modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 16 dd. 23.05.2001 e n. 7 dd. 16.03.2005;

Visto l’art. 36 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L;

DETERMINA

1. Di RIPARTIRE l’importo dei diritti di segreteria riscossi nel QUARTO TRIMESTRE 2009 come al prospetto che segue:

 

2. Di PROVVEDERE alla liquidazione mediante versamento della quota spettante al Segretario Comunale, Campaldini dott.ssa Alessia, per complessivi

Euro 1.643,65.=, previe ritenute di legge, prendendo atto che nel corso dell’esercizio gli sono già stati corrisposti per lo stesso titolo Euro 1.931,47.= lordi e che complessivamente le somme predette sono contenute entro il limite massimo di 1/3 dello stipendio annuo allo stesso attribuito.

3. Di PROVVEDERE alla liquidazione mediante versamento della quota spettante al Segretario Comunale a scavalco, Gasperini dott. Alberto, per complessivi

Euro 108,80.=, previe ritenute di legge, prendendo atto che nel corso dell’esercizio non gli sono state corrisposte altre somme per lo stesso titolo e che l’importo predetto è contenuto entro il limite massimo di 1/3 dello stipendio annuo allo stesso attribuito.

4. Di PROVVEDERE ad effettuare il versamento sul conto corrente della Tesoreria reginale intestato alla “Regione Trentino – Alto Adige – 38100 Trento” dell’importo complessivo di Euro 262,77.= pari al 10% dei diritti di segreteria riscossi nel 4° trimestre 2009.

5. Di IMPUTARE la spesa derivante dal presente provvedimento ai Codici di seguito indicati del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso, che presentano la necessaria disponibilità:

 

6. Di DARE EVIDENZA che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. entro 60 gg. ai sensi dell’art. 2, lett. b, della L. 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.