- Benvenuto
- Stemma
- Statuto
- organi istituzionali
- progetti
- BILANCIO
- ALBO PRETORIO
Decisions
Delibera nr 41 del 23/12/2009
Oggetto: Istituzione Servizio di Mobilità Vacanze Pinzolo- S.Antonio di Mavignola – Madonna di Campiglio inverno 2009-2010:Approvazione convenzioni con i Comuni di Carisolo, Giustino e Pinzolo e con Trentino Trasporti esercizio spa e Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena Azienda per il Turismo per lo svolgimento del servizio.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Atteso che il Comune, quale ente esponenziale della comunità locale e nell’ambito dello spazio di autonomia ad esso riconosciuta, é chiamato ad assicurare lo sviluppo culturale, sociale ed economico del proprio territorio; a tal fine, individua ed istituisce i servizi pubblici locali che ritiene necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali ai sensi dell’art. 44 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm;
Premesso che, all’interno dell’Accordo di programma quadro per la definizione di un sistema di mobilità integrata tra Pinzolo e Madonna di Campiglio, siglato il 03.08.2007, e nello specifico all’art. 3 – impegni del Comune di Pinzolo – è evidenziato che il Comune di Pinzolo e il Comune di Ragoli si impegnano a concorrere alle spese di gestione del sistema di mobilità veicolare interno a Madonna di Campiglio;
Considerato che l’Amministrazione comunale di Ragoli, di comune accordo con le Amministrazioni comunali di Carisolo, Giustino e Pinzolo, intende istituire anche per la imminente stagione invernale il Servizio di Mobilità Vacanze Pinzolo – Mavignola - Madonna di Campiglio Inverno 2009-2010;
Verificato che il Servizio anzidetto è particolarmente apprezzato dai molti turisti che affollano le nostre località nel periodo invernale per ivi praticare gli sports invernali in particolare lo sci alpino e che attraverso detto Servizio si vogliono evitare o per lo meno ridurre i problemi legati alla viabilità, stante il fatto che l’alta concentrazione di traffico raggiunta nei picchi stagionali crea non pochi problemi alla mobilità fra le località di Valle e Madonna di Campiglio, tenuto anche conto del disagio provocato dalle abbondanti nevicate che si possono verificare nel periodo;
Considerato che infatti con questo Servizio il turista che soggiorna nell’Alta Val Rendena ha la possibilità di raggiungere gli impianti di Madonna di Campiglio con un mezzo pubblico senza utilizzare il proprio automezzo;
Atteso che il positivo riscontro registrato durante le precedenti stagioni dimostra come queste corse comportino notevoli benefici, che si traducono in una sensibile diminuzione del traffico veicolare che ogni giorno si registra sulla statale Pinzolo – Madonna di Campiglio, con riduzione delle code, che in alcuni giorni comportano la quasi paralisi del traffico, degli incidenti e dell’inquinamento;
Stimato che la conseguente sensibile diminuzione del traffico rappresenta il primo passo verso il miglioramento ambientale da perseguire anche all’interno dell’abitato di Madonna di Campiglio specie dopo la creazione di ampie isole pedonali; e che infatti nel valutare l’importanza del Servizio non si può trascurare il contributo che il medesimo può apportare per risolvere il problema ambientale legato all’alta concentrazione di elementi inquinanti provocati dagli automezzi, che in alcuni momenti raggiungono livelli preoccupanti;
Rilevato quindi che il Servizio di Mobilità Vacanze è pertanto essenziale per un’offerta turistica di qualità, che se opportunamente utilizzato e sfruttato può portare ad un sostanziale beneficio alla località;
Visto che all’istituzione di tale servizio sono interessati, oltre al Comune di Pinzolo, il Comune di Ragoli, il Comune di Giustino e quello di Carisolo, che hanno dato la propria disponibilità a compartecipare alle spese relative al Servizio per gli importi come di seguito riportati:
- Comune di Ragoli € 12.000,00=
- Comune di Giustino € 2.000,00=
- Comune di Carisolo € 2.000,00=
importi tutti eventuale i.v.a. compresa;
Dato atto che sono altresì interessati alcuni operatori economici di Madonna di Campiglio, che hanno dato la loro disponibilità a compartecipare alle spese relative al servizio per un importo complessivo da definire in seguito mediante scambio di corrispondenza con gli stessi;
Valutato inoltre che, alla luce di quanto sopra, il Comune di Ragoli, in collaborazione con i Comuni di Pinzolo, Giustino e Carisolo, intende offrire gratuitamente il Servizio ai turisti;
Visto l'art. 59 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L il cui primo comma recita: “Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni, le associazioni di comuni e le unioni di comuni possono stipulare tra loro , con le province autonome , con altri enti pubblici locali o soggetti privati apposite convenzioni”;
Rilevata la necessità di stipulare apposita convenzione che regoli i rapporti tra i Comuni istituenti il servizio e Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena Azienda per il turismo, che curerà la gestione del servizio in concreto e che si è impegnata a partecipare alla spesa, in base al convenzione stipulata con il Comune di cui al rep. n. 3482 dd. 01.07.2008 con un contributo relativo all’effettuazione dello stesso per il mese di dicembre 2009;
Letta e verificata la convenzione predisposta per regolare i rapporti tra i Comuni istituenti e Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena Azienda per il turismo Spa che designa il Comune di Pinzolo quale ente capofila per la gestione del servizio ed individua nella Azienda per il turismo invece il soggetto gestore della parte operativa del servizio stesso, composta da n. 7 articoli, allegata alla presente quale sua parte integrante e sostanziale;
Visto che ai sensi dell’art. 22 della L.P. 09.07.1993, n. 16 e ss.mm. i Comuni individuati nel piano provinciale dei trasporti provvedono alla gestione dei pubblici servizi di trasporto urbano che si svolgono prevalentemente sul rispettivo territorio; e altresì che, sempre ai sensi del succitato articolo comma 3, per la gestione del servizio di cui al capoverso precedente i comuni si avvalgono della Trentino Trasporti S.p.a., ai sensi dell’art. 46 della L.P. 16/93 secondo le disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici di cui alla L.P. 17.06.2004 n. 6;
Dato atto inoltre:
- che, in base all’art. 22 comma 3 ter della L.P. n. 16/1993 “ Per i servizi urbani turistici che, secondo un’individuazione effettuata con deliberazione della Giunta provinciale, abbiano caratteristiche di connessione con i servizi extraurbani, i Comuni, in alternativa alle procedure di gara, possono procedere all’affidamento al soggetto affidatario dei servizi di trasporto pubblico extraurbani”;
- che con deliberazione di G.P. dd. 30.12.2004 n. 3319 i servizi urbani turistici presenti nella Val Rendena sono stati ritenuti avere caratteristiche di connessione con i servizi extraurbani;
- che con deliberazione n. 663 dd. 14.03.2008 la Giunta Provinciale, previo parere espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali di data 13.03.2008, ha approvato la riorganizzazione nel settore trasporti, volta ad enucleare dalla attuale Trentino trasporti S.p.A. un soggetto societario interamente pubblico destinato a gestire dal 01.01.2009 i servizi di trasporto urbani ed extraurbani con affidamenti diretti nella forma “in house providing”;
- che è stata di conseguenza costituita il 31.07.2008 la Trentino trasporti esercizio S.p.A., quale nuova società affidataria dei servizi di trasporto di cui alla legge provinciale 9.7.1993 n. 16, e di cui all’articolo 10 della legge provinciale 17.06.2004, n. 6, mentre Trentino trasporti S.p.A., società di infrastruttura, affiderà i beni necessari allo svolgimento dei servizi alla nuova società mediante un contratto di affitto d’azienda con effetto dal 01.01.2009
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 dd. 22.12.2008 di approvazione dello schema di convenzione per la “Governance” di Trentino Trasporti Esercizio Spa quale società di sistema, ai sensi degli artt. 33 comma7ter e 13 comma 2 lett. B), della L.P., 16.06.2006 n. 3 “norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino, il Comune di Ragoli ha aderito, con l’acquisizione di n. 23 azioni a titolo gratuito dalla Provincia di Trento, a Trentino Trasporti Esercizio Spa;
- che anche i Comuni di Pinzolo, Giustino e Carisolo hanno approvato lo schema di convenzione per la “Governance” di Trentino Trasporti Esercizio Spa quale società di sistema, ai sensi degli artt. 33 comma7ter e 13 comma 2 lett. B), della L.P., 16.06.2006 n. 3 “norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino, aderendo in tal modo a Trentino Trasporti Esercizio Spa.
- ai sensi dell’ art. 10 della L.P. 17.06.2004 n. 6 l’affidamento dell’erogazione del servizio pubblico può avvenire direttamente a società di capitali a capitale pubblico, a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui proprio servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano, in osservanza anche del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia 23.10.2007 n. 1370/2007;
- nel sistema di amministrazione della società Trentino Trasporti Esercizio Spa sussistono gli elementi essenziali per poter legittimamente procedere all’affidamento “in house” del servizio, ai sensi della normativa vigente:
a) affidamento in favore di soggetto che, sebbene giuridicamente distinto dall’amministrazione aggiudicatrice, costituisce elemento del sistema che a tale amministrazione fa capo, essendo soggetto a “controllo analogo”, a quel controllo cioè che gli enti esercitano sui propri servizi;
b) il soggetto affidatario svolge la parte più importante della propria attività in favore della o delle amministrazioni che la controllano;
c) affidatario è società a totale partecipazione pubblica;
- dall’esame delle norme statutarie della società Trentino Trasporti Esercizio Spa, i sopradescritti requisiti vengono ampiamente dimostrati, sia per quanto riguarda l’operatività sia per lo stringente controllo sugli atti fondamentali da parte dei soci pubblici, che per la totale partecipazione pubblica
Valutata inoltre l’urgenza di individuare un soggetto idoneo e in possesso delle autorizzazioni necessarie a svolgere il servizio oggetto vista l’imminenza della stagione invernale coincidente con l’esigenza di attivare a brevissimo il servizio stesso onde evitare di creare fenomeni di sovraccarico alla viabilità interna ed esterna i centri abitati di Pinzolo e Madonna di Campiglio con le inevitabili conseguenze dannose sulla salubrità dell’ambiente e sul degrado conseguente, che impedirebbe comunque l’espletamento di una eventuale procedura concorsuale per l’individuazione dell’affidatario;
Considerato quindi di poter procedere all’affidamento diretto del servizio “Mobilità Vacanze Pinzolo, S.A. di Mavignola Madonna di Campiglio inverno 2009/2010” con la modalità dell’affidamento in house a Trentino Trasporti Esercizio e di procedere a disciplinare lo svolgimento, le condizioni essenziali e le linee organizzative dello stesso mediante disciplinare del Servizio, composto da n. 10 articoli, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e, ritenutolo meritevole di approvazione ed accertata la sua conformità alla vigente normativa in materia;
Visto che il preventivo di spesa predisposto dalla società trentino Trasporti Esercizio S.p.a. è, in base alle indicazioni del Comune e salvo eventuali modifiche del percorso che potrebbero portare ad una possibile revisione dei costi di percorrenza da approvarsi dall’ente istituente il servizio, relativamente ai periodi di effettuazione del servizio nonché i territori da coprire, così articolato:
PERIODO N. MEZZI N. GIORNI LOCALITA’ IMPORTO
DAL 5 ALL’ 8 DICEMBRE 2009 3 4 PINZOLO –
M. DI CAMPIGLIO € 4.847,76=
DAL 9 AL 18 DICEMBRE 2009 2 10 PINZOLO –
M. DI CAMPIGLIO € 8.068,00=
DAL 19 AL 25 DICEMBRE 2009 3 6 PINZOLO –
M. DI CAMPIGLIO € 7.271,64=
DAL 26 AL 31 DICEMBRE 2009 5 6 PINZOLO –
M. DI CAMPIGLIO € 11.925,72=
DAL 01 AL 10 GENNAIO 2010 5 10 PINZOLO –
M. DI CAMPIGLIO € 19.876,20=
DALL’ 11 GENNAIO AL 5 APRILE 2010 3 85 PINZOLO –
M. DI CAMPIGLIO € 103.014,90=
TOTALE 121 € 155.004,22=
Ritenuto inoltre che per il rimessaggio di n. 1 pullman dovrà essere riconosciuto, come da preventivo un costo di € 3.687,50= (tremilaseicentottantasette/50=) più iva 20%;
Vista la richiesta di autorizzazione alla Provincia Autonoma di Trento, Servizio Strade dd. 04.11.2009 relativa alla disponibilità dell’area fianco strada S.P. 239 alla progressiva chilometrica dal Km. 20,920 al Km 20,975, per rendere possibile il servizio a beneficio anche dell’abitato sud di Madonna di Campiglio e permettendo le manovre di inversione agli autobus all’altezza circa del Centro Raccolta Materiali di Madonna di Campiglio;
Preso atto quindi che si stima in circa € 159.429,22= + I.V.A. se dovuta, autorizzazioni comprese, il costo del Servizio in narrativa che copra n. 121 giorni articolati come sopra evidenziato;
Accertata la disponibilità di bilancio;
Valutata quindi la necessità di istituire il pubblico Servizio di Trasporto Turistico urbano a carattere stagionale, previsto dall’art. 2 comma 2 lett. c) della L.P. 09.07.1993 n. 16 e ss.mm. per il territorio intercomunale comprendente i Comuni di Pinzolo, Giustino, Carisolo e Ragoli (Madonna di Campiglio);
Valutato altresì che, per conseguire livelli ottimali di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione del servizio, si ricorra alle forme collaborative intercomunali previste dall’art. 39 e seguenti della citata L.R. 1/1993 e ss.mm. tra i comuni di Carisolo, Pinzolo, Giustino, e Ragoli;
Visto lo Statuto comunale vigente;
Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.
Vista la L.P. 09.07.1993 n. 16 e ss.mm.;
Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L ;
Visto il Piano prov.le dei Trasporti, approvato con delibera di Giunta prov.le 22.07.1994 n. 9286, come modificato con deliberazioni n. 10044 dd. 15.09.1995 e n. 1994 dd. 04.08.2000 e ss.mm.;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze, nonché il parere favorevole di regolarità contabile, nel quale è contenuta anche l’attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 81 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
Ritenuto, stante l’urgenza di istituire il servizio in premessa, per l’avvicinarsi della stagione turistica, che ricorrano i presupposti di cui all’art.79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005
Con voti favorevoli 13, contrari 0, astenuti 0, espressi per alzata di mano, proclamati dal Sindaco con l’assistenza degli scrutatori preventivamente eletti;
DELIBERA
1. di ISTITUIRE, per la stagione invernale 2009-2010, il servizio pubblico Mobilità Vacanze Pinzolo – S.A. di Mavignola - Madonna di Campiglio inverno 2009/2010, nella forma collaborativa prevista dall’art. 59 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, con le modalità previste in premessa e nelle convenzioni allegate e fissando presuntivamente il costo del servizio in € 159.429,22= + I.V.A. se dovuta, salvo modifiche del percorso che potrebbero portare ad una revisione dei costi di percorrenza da approvarsi dall’ente istituente il servizio;
2. di APPROVARE la convenzione tra i Comuni di Pinzolo, Giustino, Carisolo, Ragoli (allegato “A”) e Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena Azienda per il Turismo Spa per l’istituzione, la gestione, la disciplina e la sovvenzione di tale servizio composta da n. 7 articoli che, allegata al presente atto, ne forma parte sostanziale ed integrante.
3. di DARE ATTO che l’impegno di contribuzione all’attivazione del servizio da parte degli operatori commerciali di Pinzolo e Madonna di Campiglio interessati verrà formalizzata tramite scambio di corrispondenza;
4. di INDIVIDUARE, viste le considerazioni in premessa, quale soggetto gestore del Servizio di cui ad 1 la società a totale partecipazione pubblica Trentino Trasporti Esercizio Spa con sede in Trento in Via Innsbruk, alle condizioni tutte evidenziate nello schema di contratto (disciplinare), formato da n. 10 articoli che, allegato alla presente deliberazione (Allegato “B”), viene approvato e ne forma parte integrante e sostanziale;
5. di PORRE tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti al negozio giuridico a carico della società concessionaria del servizio;
6. di DARE ATTO che la spesa di cui al servizio istituito ad 1 sarà corrisposto dagli enti istituenti il servizio e Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendeva Azienda per il Turismo spa direttamente a Trentino Trasporti Esercizio Spa, secondo le ripartizioni di cui all’allegato “C” alla presente deliberazione e verrà dalla stessa società direttamente a questi fatturato o rendicontato;
7. di IMPUTARE la spesa a carico del Comune di Ragoli pari ad Euro 12.000,00.= al Codice 2.07.0107 (Cap. 3836) del Bilancio preventivo 2010, il cui stanziamento verrà in conformità adeguato.
8. di DEMANDARE al Sindaco di Pinzolo l’attivazione delle pratiche per l’ammissione, nonché all’eventuale incasso del contributo che verrà determinato dalla Provincia di Trento a sostegno dei servizi pubblici di trasporto di tipo turistico, con conseguente redistribuzione ai Comuni coinvolti in relazione alla partecipazione.
9. di DICHIARARE la presente deliberazione, con voti favorevoli 13, contrari 0, astenuti 0, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
10. di DARE EVIDENZA, ai sensi del combinato disposto dall’art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ai sensi dell’art. 4 comma 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 54 comma 3 bis della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla scadenza della pubblicazione ovvero, per i soggetti direttamente contemplati dalla presente deliberazione, dal giorno della scadenza della pubblicazione o, se successiva, dalla data della notificazione o comunicazione individuale;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 – lettera b) della Legge 06.12.1971, n. 103 decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione ovvero, qualora la presente deliberazione sia rivolta a soggetti direttamente contemplati, dal giorno della notificazione o comunicazione individuale.
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

GIOCHIAMO CON L'INGLESE

sabato 28 gennaio e 11 febbraio presso il Punto Lettura
LA STORIA SIAMO NOI


Appuntamento con la nostra storia il 25 gennaio e 29 febbraio presso il Punto Lettura







