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n° e data

420

31 dic 2007

Rimborso ai dipendenti comunali delle spese per il servizio mensa di cui all'art. 10 del contratto collettivo provinciale di lavoro dd. 20.04.2007, sostenute nel periodo ottobre-novembre-dicembre 2007.

Determine,

In pubblicazione fino al 31 dic 2007

Contenuto

IL RESPONSABILE

Premesso che con deliberazione giuntale n. 231 dd. 23.07.1998, immediatamente esecutiva, veniva recepito l'accordo decentrato per il servizio mensa di cui all'art. 45 del contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del personale dipendente dei Comuni sottoscritto in data 10.11.1997;

Visto l'art. 58 del contratto collettivo provinciale di lavoro del comparto autonomie locali per l'area non dirigenziale, valevole per il quadriennio 2002/2005, sottoscritto in data 20.10.2003, così come modificato dall'art. 10 dell'Accordo provinciale stralcio concernente il biennio economico 2006-2007 del personale del comparto Autonomie locali - area non dirigenziale, sottoscritto in data 20.04.2007, regolante il servizio mensa;

Rilevato che, in base a quanto stabilito nel comma 1° del suddetto art. 10 dell'Accordo dd. 20.04.2007, ai dipendenti di Enti sprovvisti di servizio mensa o di convenzione per servizio alternativo è riconosciuto l'importo di Euro 6,00.= per le spese sostenute per ciascun pasto, adeguatamente documentate;

Richiamato l'art. 51, comma 2 lettera C, del D.P.R. 917/1986, che stabilisce che non concorrono a formare il reddito dei dipendenti "le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente da datore di lavoro o gestite da terzi o, fino all'importo giornaliero di Euro 5,29.=, le prestazioni e le indennità sostitutive della mensa";

Preso atto inoltre della circolare n. 20/2007 del Consorzio dei Comuni trentini, che precisa che i buoni pasto sono classificati tra le prestazioni sostitutive della mensa (vd. Circolare min. fin. 326 del 23.12.1997) e sono esenti solo sino all'importo di Euro 5,29.= e che pertanto l'importo ulteriore dovrà essere considerato a tutti gli effetti quota imponibile da assoggettare alle ritenute previdenziali e fiscali a carico del lavoratore e gravata dagli oneri accessori a carico del datore di lavoro (per previdenza e IRAP);

Viste le distinte, debitamente documentate, presentate da alcuni dipendenti comunali quale richiesta di rimborso delle spese sostenute per pasti nel periodo ottobre-novembre-dicembre 2007;

Accertata la regolarità delle distinte presentate e ritenuto doveroso disporne la liquidazione;

Accertata la disponibilità a bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 3 dd. 15.01.2007, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto "Atto di indirizzo per la gestione del Bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007/2009. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei servizi";

Visto il contratto collettivo provinciale di lavoro del comparto autonomie locali per l'area non dirigenziale, valevole per il quadriennio 2002/2005, sottoscritto in data 20.10.2003 e recepito con deliberazione giuntale n. 135 dd. 20.11.2003;

Visto il Contratto collettivo provinciale di lavoro del Comparto Autonomie locali siglato il 20.04.2007;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 dd. 21.02.2001 così come modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 16 dd. 23.05.2001 e n. 7 dd. 16.03.2005;

Visto l'art. 36 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L;

DETERMINA

1. Di LIQUIDARE e PAGARE, per quanto espresso in premessa, ai dipendenti
comunali elencati nel prospetto allegato alla presente determinazione le somme indicate a fianco di ciascun nominativo (spesa esente da tassazione) a titolo di rimborso spesa per i pasti effettuati nel periodo ottobre-novembre-dicembre 2007, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Contratto collettivo provinciale di lavoro dd. 20.04.2007.

2. di DARE ATTO che l'importo eccedente i Euro 5,29.= giornalieri, indicato a fianco di ciascun nominativo è assoggettato a ritenute previdenziali e fiscali a carico del lavoratore e gravato dagli oneri accessori a carico del datore di lavoro per previdenza ed Irap, in base all'art. 51 comma 2 lettera C del DPR 917/1986.

3. Di IMPUTARE la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi Euro 1.166,64.=, al Codice 1.01.0203 (Cap. 210) del bilancio di previsione in corso, avente apposita disponibilità.

4. Di DARE EVIDENZA che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. entro 60 gg. ai sensi dell'art. 2, lett. b, della L. 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Allegati

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