|
Premesso
- che l’art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2007), prevede l’applicazione di tariffe elettriche agevolate ai clienti economicamente svantaggiati;
- che il decreto ministeriale 28 dicembre 2007, in attuazione del predetto comma 375, ha determinato i criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute, stabilendo di utilizzare, ai fini dell’individuazione della condizione di disagio economico, l’Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, ed attribuendo ai Comuni il compito di raccogliere le richieste di accesso al beneficio da parte degli utenti;
- Il decreto legge 29 novembre 2008 prot.185convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009 n.2, ha ampliato la nozione di famiglie economicamente svantaggiate, riconoscendo il diritto all’agevolazione anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico ed ISEE non superiore a 20.000,00.= Euro ed ha introdotto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale per i soggetti economicamente svantaggiati a decorrere dal 1° gennaio 2009;
- che l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, con deliberazione 6 agosto 2008 – ARG/elt 117/08 e successive modifiche, ha definito le modalità applicative del regime di compensazione per i clienti domestici svantaggiati prevedendo altresì l’attivazione di un sistema informatico per l’ammissione alla riduzione tariffaria e con riguardo alla spesa per la fornitura di gas naturale, ha definito le modalità applicative del regime di compensazione attraverso la delibera ARG/gas 88/09;
- che successivamente Ancitel spa ha attivato il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche (SGATE), che consente di gestire l’intero iter necessario ad attivare il regime di compensazione a favore dei clienti domestici in possesso dei requisiti d ammissibilità e chetale sistema è stato esteso anche alla gestione del bonus gas;
- che i Comuni, ai sensi dell’art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001 e dell’art. 18, comma quarto, del decreto ministeriale 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modifiche e integrazioni, al fine di fornire al richiedente l’assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di Assistenza Fiscale;
Dato atto
- che in data 24 maggio 2010 il Conzorzio dei Comuni Trentini, la Provincia Autonoma di Trento e la società di servizio dei CAF ACLI, CGIL, CISL, UIL, Confartigianato, Confagricoltura, Coldiretti, FABI, CIA, 50&più, FENALCA e CNDL hanno sottoscritto una Convenzione per la gestione delle richieste di “bonus tariffa sociale” per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale da parte dei clienti domestici disagiati, che affida ai CAF operanti sul territorio il compito di assistere i cittadini nella presentazione delle domande relativa al “bonus sociale”, ad istituire le necessarie dichiarazioni ISEE e trasmettere quindi in via telematica a SGATE le domande raccolte;
- che il servizio viene proposto ai Comuni in forma gratuita, poiché ai sensi della suddetta Convenzione la Provincia autonoma di Trento, attraverso l’Assessorato agli Enti Locali, si è impegnata a garantire le risorse finanziarie necessarie a coprire i costi del servizio ed il Consorzio dei Comuni Trentini si assume l’assolvimento delle obbligazioni economiche nei confronti dei CAF;
Ritenuto
- conveniente, tanto sotto il profilo economico quanto sotto il profilo organizzativo, non gravare ulteriormente gli uffici comunali con l’istruttoria relativa a tali pratiche
Considerato
- che per poter usufruire di tale servizio occorre un atto di adesione alla convenzione stipulata tra il Consorzio dei Comuni Trentini, la Provincia autonoma di Trento e le società di servizio dei CAF ACLI, CGIL, CISL, UIL, Confartigianato, Confagricoltura, Codiretti, FABI, CIA, 50&più, FENALCA e CNDL;
Dato atto
- che ai sensi dell’art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- che ai sensi dell’art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, sulla medesima proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;
Visti
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità comunale;
- il T.U.LL.RR.O.C approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L,;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
1. di APPROVARE i contenuti e pertanto disporre il rinnovo dell’adesione alla Convenzione per la gestione delle richieste di “bonus tariffa sociale” per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale da parte dei clienti domestici disagiati, stipulata in data 8 maggio 2009 tra il Consorzio dei Comuni Trentini, la Provincia Autonoma di Trento e le società di servizio dei CAF ACLI, CGIL, CISL, UIL, Confartigianato, Confagricoltura, Coldiretti, FABI, CIA, 50&più, FENALCA e CNDL, allegata al presente atto;
2. di INCARICARE la sig.ra Troggio Amelia, in qualità di amministratore SGATE, di provvedere ad abilitare i CAF firmatari all’invio dei dati al sistema. Tale adempimento dev’essere assolto prima o contestualmente all’invio della comunicazione di cui al numero 3.
3. di DARE COMUNICAZIONE del presente atto all’Assessorato agli Enti Locali della Provincia autonoma di Trento, al Consorzio dei Comuni Trentini ed alle società di servizio CAF firmatarie, secondo quanto previsto dall’articolo 1 della Convenzione;
4. Di DICHIARARE ad unanimità di voti favorevoli, stante l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, 4° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.
5. Di DARE EVIDENZA che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5, del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. entro 60 gg. ai sensi dell’art. 2, lett. b, della L. 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n 1199.
|