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n° e data

05 mar 2010

Delibera n. 24 dd. 05.03.2010 Giunta Comunale: "Lavori di intersezione a rotatoria sulla strada provinciale n. 34 del Lisano nel Comune di Ragoli. Autorizzazione al subappalto n. 2 per formazione di opere in cemento armato".

Delibere, Giunta comunale

In pubblicazione fino al 21 mar 2010

Contenuto

OGGETTO:   Lavori di “Intersezione a rotatoria sulla Strada provinciale n. 34 del Lisano nel Comune di Ragoli”.

Autorizzazione al subappalto N. 2 per formazione di opere in cemento armato.


LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto di cottimo di data 02.11.2009 N.ro 625 di Rep. Atti Pubblici, sono stati appaltati all’impresa “Azzolini Costruzioni S.r.l.” con sede legale in Arco (Tn) – Via S. Caterina n. 94 – p.iva 02098140227, i lavori in oggetto per l’importo netto di Euro 335.214,39.= (comprensivo della quota inerente i costi della sicurezza di Euro 13.683,97.=), derivante dal ribasso del 9,70% sull’importo a base d’appalto di Euro 369.753,09.= (di cui Euro 13.683,97.= per oneri di sicurezza).

 

Premesso altresì che l’impresa di cui sopra, con domanda dd. 21.12.2009 del Cav. Vincenzo Zanato (in qualità di Amministratore unico e Legale rappresentante) acquisita agli atti di questo Comune in data 28.12.2009 Prot. n. 6719, richiedeva a questa Amministrazione il rilascio dell’autorizzazione al subappalto delle seguenti opere:

- Realizzazione di opere in cemento armato per  Euro    14.173,04.=

alla Ditta “Tony Costruzioni srl” con sede in Trento (TN) – Via del Commercio n. 30.

 

Esaminata la documentazione allegata alla domanda ed in particolare il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. della Ditta proposta per il subappalto, così come previsto dall’art. 18 della legge 55/90, come modificato dalla Legge 415/98, dalla legge 166/2002 e dal D. Lgs. 163/06 e s.m., lo schema di contratto di subappalto, la dichiarazione attestante l’insussistenza di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell’art. 2359 del C.C. con l’impresa affidataria del rispettivo subappalto ed infine il D.U.R.C. dell’impresa preposta al subappalto.

 

Accertato che l’impresa appaltatrice ha indicato all’atto dell’offerta l’intenzione di subappaltare le seguenti opere:

calcestruzzi e acciai per c.a.” rientranti nella categoria prevalente OG3 e nel limite del 30% al loro degli oneri per la sicurezza.

 

Evidenziato come nel caso di specie, trattandosi di lavori di importo inferiore a 300 milioni di Lire, per quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. e) del D.P.R. 03.06.1998 n. 252, non sia richiesta la documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e ss.mm..

 

Ritenute pertanto verificate le condizioni di legge per autorizzare il subappalto di cui sopra.

 

Visto per esteso il già citato art. 18 della Legge 19.03.1990 n. 55, così come modificato dall’art. 34 della Legge 11.02.1994, n. 109, dall’art. 9 della Legge 18.11.1998, n. 415 , dall’art. 7 c. 3 della Legge 01.07.2002, n. 166, infine abrogato dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e sostituito con il nuovo art. 118 dello stesso D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

 

Ottenuti i preventivi pareri favorevoli di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria e regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Tecnico Comunale ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPGR 01.02.2005 n. 3/L.

 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

 

DELIBERA

 

  1. Di AUTORIZZARE, fermo restando quant’altro stabilito dal contratto di data 02.11.2009 N.ro 625 di Rep. Atti Pubblici, il Cav. Vincenzo Zanato, Amministratore unico e Legale rappresentante dell’impresa “Azzolini Costruzioni S.r.l.” con sede legale in Arco (Tn) – Via S. Caterina n. 94 – p.iva 02098140227, aggiudicataria dei lavori di “Intersezione a rotatoria sulla Strada provinciale n. 34 del Lisano nel Comune di Ragoli” (ora confluita nella nuova “Azzolini Costruzioni Generali S.p.A. con sede in Arco (Tn) Via S. Caterina n. 100) – p.iva 00214890220), a subappaltare le seguenti opere:

- Realizzazione di opere in cemento armato per   Euro    14.173,04.=

(comprensivo di oneri sicurezza di Euro 1.500,00,= non soggetti a ribasso)

-   alla Ditta “Tony Costruzioni srl” con sede in Trento (TN) – Via del Commercio n. 30


 

  1. Di DARE ATTO che la stessa ditta “Tony Costruzioni srl” ha prodotto la documentazione di rito ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al punto 1. e che l’importo e le quantità dei lavori da affidare in subappalto sono in conformità con quanto normativamente stabilito.

 

  1. Di DARE altresì ATTO che l’impresa “AZZOLINI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.”, subentrata come appaltatrice alla ditta “Azzolini Costruzioni S.r.l.” in virtù dell’atto pubblico di rep. N. 17032 Raccolta – N. 7778 del notaio Flavio Narciso di Arco (Tn), è tenuta all’assolvimento dei seguenti adempimenti:

- indicazione nel cartello di cantiere del nominativo della Ditta subappaltatrice e dei relativi dati di iscrizione alla C.C.I.A.A..

- Trasmissione all’Amministrazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, della documentazione di avvenuta denuncia da parte della Ditta subappaltatrice agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

- Trasmissione del contratto di subappalto in copia autentica presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio delle relative lavorazioni e comunque entro venti giorni dalla data del contratto stesso.

- Applicazione, per i lavori e le opere affidate in subappalto, degli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%.

 

  1. Di TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Ditta appaltatrice e al Direttore dei Lavori.

 

  1. Di DICHIARARE ad unanimità di voti favorevoli, stante l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, 4° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPGR 01.02.2005 n. 3/L.

 

  1. Di DARE EVIDENZA che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L, ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. entro 60 gg. ai sensi dell’art. 2, lett. b, della L. 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

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