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n° e data

3

10 gen 2006

Autorizzazione preventiva ad effettuare lavoro straordinario e supplementare da parte del personale dipendente durante il periodo 01.01.2006 31.12.2006.

Determine,

In pubblicazione fino al 10 gen 2006

Contenuto

Premesso che per il regolare funzionamento dei pubblici servizi e per garantire un costante aggiornamento degli atti e dei registri degli Uffici, si rende necessario autorizzare il personale indicato nella parte dispositiva della presente determinazione ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario;

Atteso che la disciplina del lavoro straordinario è stabilita dall'art. 40 del vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 2002-2005 del personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie Locali di data 20.10.2003, ai sensi del quale per eccezionali ed inderogabili necessità dell'Amministrazione, così come durante le adunanze degli organi comunali e delle Commissioni comunali, i dipendenti sono tenuti a prestare servizio oltre l'orario normale, salvo che siano esonerati per giustificati motivi, con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario;

Rilevato che le prestazioni straordinarie non possono superare il limite di 120 ore annue per ciascun dipendente e che il limite massimo di spesa procapite non può superare le 55 ore annue;

Evidenziato che per esigenze eccezionali, per eventi urgenti ed imprevedibili o per assistenza agli organi individuali e collegiali il limite massimo individuale può essere elevato fino ad un massimo di 400 ore annue, fermo restando il limite massimo di spesa di 55 ore annue procapite;

Evidenziato inoltre che il lavoro straordinario prestato per fronteggiare eventi straordinari non prevedibili, per consultazioni elettorali e referendarie, ecc., non concorre a determinare il limite massimo di spesa procapite, né i limiti individuali;

Rilevato che al personale a tempo parziale di tipo orizzontale possono essere richieste prestazioni di lavoro supplementare, per temporanee e comprovate esigenze organizzative, entro il limite individuale settimanale del 5% dell'orario mensile ed entro un limite annuo di 60 ore. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione maggiorata di una percentuale del 15% ed i relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario;

Considerato che attualmente i dipendenti di ruolo in servizio sono dieci, di cui sette a tempo pieno, tre a tempo parziale orizzontale ed una posizione organizzativa, per cui il monte ore massimo autorizzabile è di n. 495 (55 x 9);

Ricordato che il dipendente può disporre, in alternativa alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario, il recupero delle ore lavorate in eccedenza al normale orario di servizio;

Accertata la disponibilità a bilancio;

Visto il contratto collettivo provinciale di lavoro del comparto autonomie locali per l'area non dirigenziale, valevole per il quadriennio 2002-2005, sottoscritto in data 20.10.2003 e recepito con deliberazione giuntale n. 135 dd. 20.11.2003;

Visto il nuovo Regolamento Organico del personale dipendente approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 dd. 04.07.2005;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 dd. 09.01.2006, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006/2008. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei servizi";

Visto il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 dd. 21.02.2001 come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 dd. 23.05.2001;

Visto l'art. 36 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPGR 01.02.2005 n. 3/L ;

DETERMINA

1. Di AUTORIZZARE, per il periodo dal 01.01.2006 al 31.12.2006, l'espletamento di lavoro straordinario e supplementare da parte del personale indicato nel prospetto allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, con imputazione della relativa spesa ai Codici del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso ivi indicati, che presentano la necessaria disponibilità.

2. Di DARE ATTO che con la presente autorizzazione non viene superato il limite massimo di spesa di 55 ore annue pro capite e che il personale è autorizzato a prestare non più di 120 ore annue (comma 6 - art. 40 C.C.P.L. 20.10.2003).

3. Di DARE ATTO, inoltre, che le dipendenti che prestano servizio a tempo parziale di tipo orizzontale vengono autorizzate ad effettuare lavoro supplementare per temporanee e comprovate esigenze organizzative, entro il limite individuale settimanale del 5% dell'orario mensile ed entro un limite annuo di 60 ore, come previsto dai commi 5 e 6 - art. 27 del C.C.P.L. 20.10.2003.

4. Di DARE EVIDENZA che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. entro 60 gg. ai sensi dell'art. 2, lett. b, della L. 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Allegati

Nessun allegato

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