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n° e data

383

23 dic 2008

Incarico all'Agenzia del Territorio per la valutazione di opere abusive realizzate sulla P.Ed. 608/2 in C.c. Ragoli 1^ parte.

Determine,

In pubblicazione fino al 23 dic 2008

Contenuto

IL RESPONSABILE

 

Premesso che il Comune di Ragoli, nell’ambito della propria attività inerente il patrimonio immobiliare, ha la necessità di disporre di servizi estimativi connessi alla compravendita ed alla locazione/concessione di beni immobiliari;

 

Considerato inoltre che l’art. 124 della L.P. 05.09.1991 n. 22, ancora in vigore in seguito all’approvazione della L.P. 04.03.3008 n. 1, stabilisce che, in caso di costruzioni abusive, “il sindaco, ai sensi della L. 28.02.1985 n. 47 e s.m. richiede all’ufficio tecnico erariale la valutazione delle opere alle quali va commisurata la sanzione pecuniaria”;

 

Visto inoltre l’art. 131 della L.P. 1/2008, il quale stabilisce al 2° comma che “Per la valutazione delle opere alle quali va commisurata la sanzione pecuniaria il Comune può avvalersi dell’Agenzia del Territorio competente, ai sensi del DPR n. 380/2001”;

 

Vista la convenzione stipulata in data 27.08.2008 con l’Agenzia del Territorio inerente il servizio di valutazione tecnico-estimativa e consulenza specialistica.

 

Considerato che i corrispettivi da riconoscere all’Agenzia del Territorio a compenso dei richiesti servizi estimativi vengono convenuti come segue:

-    per valori venali od incrementi del valore compresi fino a € 1.500,00 (millecinquecento/00): compenso  pari a 320,00 euro;

-    per valori venali o incrementi del valore compresi tra € 1.501,00 e € 5.000,00: compenso pari a € 320,00 oltre il 10% sul valore eccedente gli € 1.000,00;

-    per valori venali o incrementi del valore compresi fra € 5.001,00 e € 10.000,00: compenso pari a € 720,00, oltre il 5% sul valore eccedente gli € 5.000,00;

-    per valori venali od incrementi del valore oltre gli € 10.000,00: compenso pari a € 970,00 oltre il 3% sul valore eccedente gli € 10.000,00.

Tali corrispettivi, al netto d’IVA, potranno di comune accordo essere aumentati fino al 50% nei casi di particolare complessità, difficoltà o urgenza delle prestazioni.

Le spese connesse alle prestazioni fornite vengono definite forfetariamente per un importo pari al 30% dei corrispettivi delle prestazioni stesse.

 

Preso atto che a seguito presentazione della domanda di provvedimento in sanatoria da parte della Signora Martini Teresina e successiva inottemperanza all’ingiunzione di demolizione e rimessa in pristo si rende necessaria per stabilire l’importo della sanzione da pagare, una stima relativa all’aumento di valore venale dell’immobile conseguentemente alla realizzazione delle opere abusive eseguite, ai sensi dell’art. 128 c. 2 lett. b) della L.P. 22/91 e ss.mm. e intt..

 

Visto che a seguito di quanto sopra esposto non è possibile in questo momento quantificare la spesa per la stesura della stima relativa all’aumento di valore venale dell’immobile conseguentemente alla realizzazione delle opere abusive eseguite dalla Signora Martini Teresina sulla P.ed. 608/2 in C.c. Ragoli 1^ parte, loc. Iron.

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 dd. 02.01.2008, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la gestione del Bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008/2010. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei servizi”;

 

Visto il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 dd. 21.02.2001 come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 dd. 23.05.2001;

 

Visto l’art. 36 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPGR 01.02.2005 n. 3/L;

 

DETERMINA

 

1. Di AFFIDARE all’Agenzia del Territorio con sede in Via Clementino Vannetti, 15 a Trento i lavori di stesura della stima relativa all’aumento di valore venale dell’immobile conseguentemente alla realizzazione delle opere abusive eseguite dalla Signora Martini Teresina sulla P.ed. 608/2 in C.c. Ragoli 1^ parte, loc. Iron.

 

2. Di PRECISARE  che la spesa derivante dall’assunzione del presente provvedimento, il cui ammontare sarà determinato solamente al termine della stesura della valutazione, verrà imputata al Codice 1.01.0603 (Cap. 336) del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso.

 

3. Di DARE EVIDENZA che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. entro 60 gg. ai sensi dell’art. 2, lett. b, della L. 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

 

Allegati

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